Parliamo oggi di un aspetto alquanto sgradevole.
Molte aziende si sono trovate, in questi anni, a fare i conti con il rischio o con la vera e propria segnalazione “a sofferenza” in centrale rischi di Banca d’Italia. Uno spettro per qualcuna, un vero e proprio incubo per altre. O peggio, una realtà.
Ma che cos’è la sofferenza, in accezione bancaria? “Si parla di sofferenza quando il cliente è valutato in stato di insolvenza (cioè irreversibilmente incapace di saldare il proprio debito) anche se questo non è stato accertato in sede giudiziaria. La classificazione a sofferenza è il risultato della valutazione della situazione finanziaria complessiva del cliente da parte della banca” (1), Quindi, si tratta di un giudizio sulla capacità del cliente di adempiere ai propri impegni, un giudizio che, però, non è pronunciato da un giudice o da un organismo terzo bensì – in via del tutto autonoma e senza alcun contraddittorio – da una banca o da un intermediario finanziario, quindi da una delle due parti contrattuali. Il punto è che questa segnalazione, frequentemente presenta alcune conseguenze devastanti, la prima delle quali è la revoca degli affidamenti anche da parte di eventuali altri istituti finanziatori.
Come esempio, riporto una vicenda processuale sfociata in una sentenza del Tribunale di Lanciano del 12 febbraio 2018.
Una Società, giudicata solida dal punto di vista finanziario e patrimoniale ma che riteneva di aver subito usura dalla propria banca, ha promosso una causa contro la banca stessa al fine di vedere riconosciuto tale trattamento e ottenere il risarcimento che riteneva di meritare. Il punto però – e questo è un errore che troppe imprese fanno – è che la Società, nelle more della decisione del giudice, ha ritenuto di sospendere il pagamento delle rate del finanziamento in quanto ciò che si aspettava di vedersi riconosciuto era ampiamente maggiore rispetto al debito residuo nei confronti della banca. Ma il mancato pagamento delle rate di un finanziamento, è oggetto di segnalazione in centrale rischi di Banca d’Italia e, ad un certo punto, durante la vertenza, la banca – senza preavviso – ha segnalato a sofferenza la società. Questo ha innescato una reazione a catena poiché gli altri istituti finanziatori, alla luce della segnalazione, hanno revocato gli affidamenti, portando quindi la società in crisi di liquidità.
Di fatti come questi, ne sono accaduti diversi in questi anni, anche grazie a cattivi consigli forniti alle aziende.
Nel caso di specie, tuttavia, anche la banca ha commesso un errore, riconosciuto dal Tribunale nella citata sentenza, in quanto la banca ha operato la segnalazione senza farla precedere dalla comunicazione di preavviso al debitore e agli eventuali garanti. Il Tribunale si è spinto anche oltre, richiamando una sentenza della Corte di Cassazione (n. 21428 del 2007) la quale ha sancito che non basta un mero ritardo a far scaturire la segnalazione a sofferenza ma è necessaria una valutazione e una ponderazione complessa da parte della banca, dalla quale si evinca lo stato di difficoltà e l’oggettivo rischio di riscossione del credito, senza escludere la possibilità di rientro o la ristrutturazione del debito.
Nel caso specifico, il Tribunale ha imposto alla banca la cancellazione della sofferenza. Peccato che, nel frattempo, la crisi finanziaria fosse comunque esplosa e non è automatico che le altre banche corrano a ripristinare le facilitazioni concesse.
Cosa ne consegue ai fini nostri:
l’argomento della Centrale Rischi di Banca d’Italia, è stato già scritto più volte in questo blog, è molto delicato e ad esso va dedicata la massima attenzione da parte dell’imprenditore in quanto, per le PMI, il dato di CR incide in maniera preponderante sulla valutazione del merito creditizio dell’impresa (rating).
Un’altra lezione che se ne può trarre è che, a prescindere dalle emozioni e dai cattivi consigli, il rapporto è prima regolato da un contratto, gestito da persone e di questo occorre avere contezza. Non può l’impresa farsi ragione da se, così come non lo può fare la banca. Viceversa, occorre usare intelligenza e prudenza nella gestione del rapporto, per ottenere il massimo rischiando il minimo. O almeno, conoscendo i rischi che si corrono.
In definitiva, occorre prevenire la possibilità che simili fatti possano accadere: non si può mettere a repentaglio un’azienda e le vite di tutte le persone coinvolte, dipendenti e fornitori compresi, per una questione di puntiglio. C’è un bene più grande da salvaguardare prima, e c’è tempo, dopo, per il puntiglio.
Questo, almeno, è il pensiero di chi scrive.
Se vuoi approfondire o affrontare qualche argomento, scrivimi a info@claudioarrigoni.it
(1) Fonte Banca d’Italia