Interessante sentenza del Tribunale di Milano in materia di derivati. Nello specifico, con la sentenza n. 3070 del 9 marzo scorso, il Tribunale ribadisce che la mancata indicazione del modello matematico utilizzato per il calcolo del Mark to Market comporta la nullità del contratto derivato.
Il Tribunale di Milano, chiamato ad esprimersi in merito ad un IRS (Interest rate swap) stipulato da una Società al fine di coprirsi dal rischio di rialzo dei tassi su un contratto di mutuo a tasso variabile, ha ravvisato un “difetto” nell’oggetto del contratto, vale a dire il Mark to Market (per semplicità “il prezzo” dello strumento derivato). Posto che il Mark to Market per definizione è un valore numerico non determinato, in quanto si parla di differenziali di flussi futuri attesi, esso deve poter essere almeno determinabile attraverso una metodologia di calcolo, ancorché gli importi generati possano variare in funzione della formula di calcolo utilizzata.
Proprio la mancata indicazione di tale formula rappresenta la carenza di uno degli elementi essenziali del contratto dal che discende la nullità dell’intero contratto.
In conseguenza di quanto sopra, il Giudice ha ordinato alla Banca la restituzione di tutte le somme pagate dalla società a fronte del derivato, complessivamente pari ad Euro 655.158,06 oltre interessi.